Art. 10.
(Corsi di formazione per i soggetti addetti all'accertamento della disabilità).

      1. Al fine di garantire la massima omogeneità delle valutazioni, le regioni

 

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organizzano corsi di formazione per il personale delle ASL preposto all'accertamento della disabilità.
      2. La partecipazione ai corsi di cui al comma 1 dà luogo all'accreditamento di volta in volta di punteggi di educazione continua in medicina (EMC) assegnati dal Ministero della salute.
      3. Il Ministero della salute, con cadenza annuale, organizza una riunione dei rappresentanti delle commissioni regionali per la valutazione dei ricorsi nonché dei rappresentanti delle associazioni di disabili di rilevanza nazionale, al fine di valutare le problematiche del settore.